LEGGE DI STABILITA' 2014

legge stabilità

Sintesi delle principali disposizioni in materia di IMPOSTE e TASSE 

Articolo aggiornato al 3 gennaio 2013

 

IMPOSTE E TASSE

Partita IVA per acquisto di pubblicità online - Art. 1 c. 33

  • I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.
  • Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  • La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

 

Fatture per autotrasportatori - Art. 1 c. 95

  • Soppresso l'obbligo di emettere fattura entro il giorno 30 del mese di svolgimento della prestazione per i contratti di trasporto di merci su strada.

 

Detrazioni IRPEF per lavoro dipendente - Art. 1, c. 127

  • La detrazione dall’IRPEF per i redditi di lavoro dipendente passa a:

a)  1.880 euro (da 1.840) se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;

b)  978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c)   978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro. In tale ultimo caso, sono abrogati gli aumenti della detrazione a scaglioni previsti in presenza di un reddito da 23.000 a 28.000 euro.

 

Deduzioni IRAP per incremento occupazionale - Art. 1, c. 132 lett. A), b), c)

  • A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (a regime), per i soggetti IRAP, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale, per il periodo d’imposta in cui e avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i 2 successivi periodi d’imposta.
  • La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in Deduzione IRAP per incremento occupazionale tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.
  • L’incremento della base occupazionale è considerate al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  • Per gli enti privati di cui all’art. 87, c. 1, lett. c) Tuir la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale; la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminate riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'art. 10, c. 2 D. Lgs. 446/1997. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all'attività commerciale.
  • Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
  • Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
  • Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
  • La nuova deduzione per incremento occupazione è cumulabile con le altre deduzioni esistenti, incluse quelle finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale.
  • Sono abrogate le disposizioni che prevedono:

a)  l’aumento della deduzione IRAP in precedenza prevista dall’art. 11, c. 4-quater per l'assunzione di lavoratori dipendenti situati in alcune aree depresse;

b)  l'aumento della deduzione IRAP in precedenza prevista dall'art. 11, c. 4-sexies per l'assunzione di donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.

 

Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica – Art. 1, c. 139, lett. b)

  • La detrazione IRPEF dei costi per interventi di efficienza energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2014 e pari al 50% per le spese sostenute nel 2015.
  • La detrazioni si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a)  65%, per le spese sostenute dal 6.06.2013 al 30.06.2015;

b)  50%, per le spese sostenute dal 1.07.2015 al 30.06.2016.

 

Detrazione IRPEF spese ristrutturazioni edilizie – Art. 1, c. 139, lett. c), d), nn. 1 e 2

  • Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall’imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione e pari al:

a) 50%, per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014;

b)40%, per le spese sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015.

  • Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del:

a)  65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014;

b)  50%, per le spese sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015.

 

Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici – Art. 1, c. 139, lett. d), n. 3

  • Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
  • La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
  • La legge di Stabilita 2014 prevede che le spese non possano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione; tuttavia l'art. 1, c. 2, lett. a) D.L. 30.12.2013, n. 151 ha soppresso tale limitazione.

 

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni – Art. 1 cc. 140-146

  • I soggetti IRES che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012.
  • La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012, per il quale ii termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2014, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  • Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
  • Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura dei:

a) 16% per i beni ammortizzabili;

b)12% per i beni non ammortizzabili.

  • Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  • Le imposte sostitutive sono versate in 3 rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro ii termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d‘imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati.
  • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al D.M. Economia 19.04.2002, n. 86, e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 della L. 311/2004. In forza del richiamo all'art. 15 della L. 342/2000 la rivalutazione è estesa alle imprese individuali e società di persone, anche in contabilità semplificata.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni – Art. 1 c. 156

  • Le persone fisiche non imprenditori possono adeguare il costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti al 1.01.2014 sulla base di una perizia giurata, da redigersi entro il 30.06.2014.
  • L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30.06.2014 ed è pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate (quote superiori al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale) e del 2% per partecipazioni non qualificate.

 

Perdite su crediti – Art. cc. 160, lett. b), 161

  • Gli elementi certi e precisi, richiesti per la deducibilità delle perdite, sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013.

 

Deducibilità canoni di leasing - Art. 1, cc. 162, 163

  • La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili strumentali (escluse le autovetture) per l’esercizio di arti e professioni è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
  • Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione (per i beni mobili, escluse le autovetture) è ammessa per un periodo non inferiore alla meta (anziché 2/3) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto, in relazione all‘attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione e ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
  • Le disposizioni si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1.01.2014.

 

Imposta di registro cessione contratti di locazione di immobili strumentali - Art. 1, cc. 164, 166

  • Alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali, anche da costruire, ancorché assoggettati a IVA, si applica l’imposta di registro nella misura del 4%.
  • La base imponibile è pari al corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
  • La disposizione si applica dal 1.01.2014.

 

Aliquota IVA 4% per prestazioni delle cooperative sociali - Art. 1, c. 172

  • Le prestazioni socio sanitarie, educative, di assistenza domiciliare e simili rese in favore di anziani, inabili e altre categorie di persone svantaggiate, sono soggette all’aliquota IVA del 4% qualora siano svolte dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991. E’ quindi abrogata la norma prevista dalla Legge di Stabilita 2013 che elevava l’aliquota al 10% per i contratti stipulati dal 2014. Le medesime prestazioni rese da altre cooperative scontano l’IVA con aliquota ordinaria del 22%.

 

Addizionale regionale IRPEF - Art. 1, c. 509

  • E spostata dal 2014 al 2015 l'entrata in vigore delle nuove regole sull’addizionale regionale all’IRPEF, e quindi, la possibilità per le regioni di variare l’aliquota di base e di disporre detrazioni a favore della famiglia.

 

Visto di conformità per compensazione crediti oltre 15.000 euro – Art. 1, c. 574

(Imposte dirette e IRAP)

  • A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui reddito e all’IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
  • In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all‘art. 2409-bis del codice civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.
  • L’infedele attestazione dei crediti comporta l’applicazione della sanzione da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

 

Riduzione aliquota oneri detraibili - Art. 1, cc. 575, 576

  • Entro il 31.01.2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’art. 15 Tuir, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.
  • Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dall’art. 15, c. 1 Tuir pari al 19% (per interessi passivi prima casa, spese mediche, ecc.) è ridotta al:

a)  18% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013;

b)  17% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.

 

IVAFE - Art 1 c, 582

  • Dal 2014 |’imposta sui valore delle attività finanziarie detenute all’estero e aumentata dal 1,5 al 2 per mille.

 

Controlli preventivi su mod. 730 con rimborso superiore a € 4.000 - Art. 1, cc. 586-589

  • Al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale (modello 730), entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. 
  • Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
  • Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

 

Proroga contributo di solidarietà redditi oltre € 300.000 – Art. 1, cc. 486 -590

  • Prorogata per il periodo dal 1.01.214 al 31.12.2016 l’applicazione del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro.
  • Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici, superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS, fermo restando che su questi trattamenti tale contributo di solidarietà non è dovuto.
  • Dal 1.01.2014 e per un periodo di 3 anni e previsto un contributo di solidarietà per le pensioni superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS che va dal 6% al 18% della parte eccedente.

 

Imposta di registro trasferimento di terreni - Art. 1, cc. 608, 609

  • Nonostante l’abrogazione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie delle imposte indirette applicabili ai trasferimenti immobiliari, è fatta salva l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina (art. 2, c. 4-bis D.L. 194/2009), con applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria fisse e dell’imposta catastale dell’1%.
  • Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, si applica l’imposta di registro nella nuova misura del 12%.

 

Definizione agevolata somme iscritte a ruolo (senza interessi) – Art. 1, cc. 618 - 624

  • Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31.10.2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a)  di una somma pari a l'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché degli interessi di mora;

b)  delle somme dovute a titolo di aggio a favore degli agenti della riscossione.

  • Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
  • Entro il 28.02.2014, i debitori che intendono aderire alla definizione versano, in un'unica soluzione, le somme dovute.
  • A seguito del pagamento, l’agente della riscossione e automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30.06.2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
  • Entro il 30.06.2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito.
  • Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28.02.2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15.03.2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
  • Le disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.

 

Nuova imposta unica comunale (IUC)

  • E’ istituita l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l‘altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
  • La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola:

a)  nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dei possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

b)  nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

  • L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.
  • Con regolamento il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

  1. i criteri di determinazione delle tariffe;
  2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
  5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività è svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

  1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
  2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
  • II consiglio comunale deve approvare, entro ii termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità ai piano finanziario dei servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione dei settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

 

TARI - Art. 1, cc. 641-668

  • Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
  • Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 dei codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  • La TARI e dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
  • In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  • Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  • Fino all’attuazione delle procedure di interscambio, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
  • Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
  • Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui ai DPR. 138/1998.
  • Per le unita immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
  • Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
  • La TARI e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un‘autonoma obbligazione tributaria.
  •  Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  • Il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni.
  • Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.
  • La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
  • L‘obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di
  • ·spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria.

 

TASI – Art. 1, cc. 669 - 679, 681

  • Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
  • Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  • La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
  • In caso di locazione finanziaria, la TASI e dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
  • In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
  • Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in use esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  • La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
  • L'aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
  • Il comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
  • Per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’aliquota base.
  • Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni.
  • Nel caso in cui l’unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un‘autonoma obbligazione tributaria. L‘occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull‘unita immobiliare.

 

Proroga conguaglio IMU 2013 e TARES - Art. 1, c. 680

  • E’ differito al 24.01.2014 il versamento del conguaglio IMU 2013 in relazione agli immobili per i quali il comune abbia deliberate un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base.
  • Alla stessa data del 24.01.2014 è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, ove non eseguito entro la data del 16.12.2013.
  • I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

 

Dichiarazione IUC - Art. 1, cc. 684-687

  • I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30.06 dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unita immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
  • La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
  • Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista (TIA 1), (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
  • Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

 

Versamento TASI e TARI - Art. 1, cc. 688, 689

  • II versamento della TASI e della TARI è effettuato mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. II comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16.06 di ciascun anno.
  • Con decreto sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo dei Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • Con uno o più decreti sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, |‘invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

 

Riscossione e controlli IUC - Art. 1, cc. 690-699 4

  • La IUC è applicata e riscossa dal comune.
  • I comuni possono affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.
  • Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
  • AI fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
  • In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento pub essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.
  • In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l’art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  • In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  • In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
  • Le sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

 

IMU - Art. 1, cc. 703, 707

  • L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’lMU.
  • L’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015.
  • Dal 2014 l’IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  • Dall’imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passive e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante ii quale si protrae tale destinazione; se l‘unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
  • E’ stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.
  • I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l’unita immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
  • L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b)  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

c)   alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d)  a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

  • Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile è diminuito da 110 a 75.

 

Parziale deducibilità IMU immobili strumentali - Art. 1, cc. 715, 716

  • L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’IRAP.
  • La disposizione in materia di deducibilità dell’imposta ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, l’aliquota è elevata al 30%.
  • ·

Tassazione IMU immobili abitativi non locati - Art. 1, cc. 717, 718

  • Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.
  • Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

 

Versamenti IMU erronei – Art. 1, cc, 722, 724 - 728

  • A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per ii riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
  • A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso deve essere presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'Erario che effettua il rimborso.
  • A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, quest’ultimo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell‘Economia e delle Finanze e al Ministero dell’interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
  • A decorrere dall‘anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successive versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto nel caso sia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto.
  • A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L‘ente locale impositore, all’esito dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'Erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno al fine delle successive regolazioni.
  • Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia pagata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

 

Imposta provinciale di trascrizione - Art. 1, cc. 165-166

  • Dal 1.01.2014 è esente da IPT la cessione di veicoli in leasing oggetto di diritto di riscatto.

 

Aumento aliquota Gestione Separata INPS - Art. 1, cc. 491, 744

  • L'aliquota contributiva della Gestione Separata INPS relative a soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali e pensionati aumenta a:

- 22% (da 21%) per l’anno 2014;

- 23.50% per l’anno 2015.

  • Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è confermata pari al 27,72%.
  • Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddetta Gestione Separata e non titolari di posizione IVA la contribuzione aumenta al 28,72%

 

VARIE

Locazione

  • Monitoraggio delle locazioni abitative da parte dei comuni - Art. 1, c. 49

Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione della disciplina prevista per la mancata registrazione dei contratti (art. 3, cc. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011) sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo dei dati dell’anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.

 

Divieto di uso del contante per pagamento canoni di locazione abitativa - Art. 1, c. 50

  • I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

 

Attestato di prestazione energetica (APE) - Art. 1, c. 139, lett. a)

  • L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato ad alcuni contratti immobiliari e ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento. La sanzione della nullità è stata già cancellata dal D.L. 23.12.2013, n.145.

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