LA TUTELA DEL TURISTA: I PACCHETTI TURISTICI E IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

la tutela del turista

Col D.Lgs. 79/2011, la normativa sui servizi turistici, originariamente inserita nel Codice del Consumo, è confluita con varie modifiche nel Codice del Turismo.

Tale normativa è volta alla tutela del turista come consumatore di tipo speciale, un consumatore non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono durante la vacanza in un luogo lontano dalla sua dimora abituale e generalmente incline a subire il disservizio, pur di non perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi.

di Luca Sala

Articolo aggiornato al 16.01.2014

I pacchetti turistici

La normativa in esame si applica unicamente ai “pacchetti turistici”. Il legislatore, pur non dando una connotazione precisa al concetto di pacchetto turistico, individua comunque l’oggetto di applicazione della normativa, ossia i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque e in qualunque modo realizzata tra i seguenti servizi: trasporto, alloggio e servizi turistici accessori e non accessori che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto.

Il legislatore non precisa la durata minima della vacanza, pertanto si possono considerare pacchetti turistici anche ad esempio l’escursione giornaliera comprensiva del trasporto, dell’eventuale pasto e di una visita guidata.

Sono quindi esclusi dalla normativa del codice del turismo i c.d. servizi turistici disaggregati, cioè i servizi non facenti parte di un pacchetto turistico, che rimangono disciplinati dalle regole del codice del consumo e del codice civile.

 

Finalità ricreative

Nel Codice del Turismo il legislatore richiama espressamente le “finalità ricreative” che connotano i contratti in esame. Tale indicazione ha una notevole importanza in quanto in caso di inadempimento contrattuale il risarcimento non riguarderà unicamente il danno patrimoniale subito, ma anche il ristoro del danno morale da inadempimento contrattuale.

 

Turista fai da te - internet

Per pacchetto turistico non si deve considerare solamente una prefissata combinazione di servizi offerta, ma anche i pacchetti dinamici che il turista in proprio realizza sfruttando le diverse soluzioni offerte da un organizzatore, anche per mezzo di un sito internet.

Rientra ad esempio nel concetto di pacchetto turistico (e quindi si applica la normativa del codice del turismo) il caso in cui una compagnia aerea sul proprio sito internet offra promozioni insieme all’acquisto di un biglietto aereo, di un certo numero di notti in albergo o altri servizi. In tale ipotesi la compagnia aerea viene considerata al pari di un organizzatore di viaggio, nonostante sia stato il turista a combinare i diversi servizi presenti sul sito internet della compagnia aerea.

 

La cessione del pacchetto turistico

La cessione del pacchetto turistico è possibile tramite una semplice comunicazione all’organizzatore dell’impossibilità di fruire del pacchetto, da comunicare per iscritto entro quattro giorni lavorativi dalla partenza e dell’indicazione del terzo a cui viene ceduto il pacchetto, che deve soddisfare tutte le condizioni per utilizzare il servizio (si pensi ad esempio ai pacchetti turistici con prezzi agevolati per determinate fasce d’età). Pertanto se si soddisfano tali requisiti non è necessario il consenso dell’organizzatore.

Tuttavia, il cedente e il cessionario rimangono solidamente responsabili nei confronti dell’organizzatore per il pagamento del pacchetto turistico e delle eventuali ulteriori spese derivanti dalla cessione.

 

Il diritto di recesso del turista

Prima della partenza, il turista ha sempre la facoltà di recedere dal contratto in caso di:

- revisione del prezzo del pacchetto da parte dell’organizzatore in misura superiore al 10% del prezzo originariamente concordato;

- modifiche significative delle condizioni contrattuali attuate dall’organizzatore.

Nel caso in cui dopo la partenza una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, NON è attribuita al turista la facoltà di recedere dal contratto, ma alternativamente il turista ha la facoltà di scegliere che l’organizzatore:

- predisponga gratuitamente dei servizi alternativi adeguati;

- rimborsi la differenza dei servizi non effettuati oltre al risarcimento del danno.

In caso di recesso, il turista ha diritto di poter usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o che gli venga rimborsata, entro sette giorni, la somma di denaro eventualmente già versata.

In caso di malattia o infortunio del turista prima della partenza, lo stesso può recedere per giusta causa dal contratto e ha diritto alla restituzione dell’eventuale caparra versata, fatte salve eventuali penali espressamente previste nel contratto.

La recente giurisprudenza ha considerato possibile il recesso anche in caso sia venuta meno la finalità turistica del viaggio, per cause non imputabili al turista, come ad esempio un lutto o la presenza di una epidemia nel luogo in cui il turista dovrebbe recarsi in vacanza.

Solo nel caso dei pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza (ad esempio acquistati su un sito internet), il turista ha la facoltà di recesso senza che sussista alcuna giusta causa, dandone comunicazione entro 10 giorni dalla conclusione del contratto. E’ il c.d. recesso da pentimento.

 

Il danno da vacanza rovinata

In caso di mancato o inesatto adempimento del contratto, l’organizzatore risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati al turista.

Sussiste un esonero della responsabilità dell’organizzatore solo quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al turista (ad es. si presenta in ritardo alla partenza) o sia imputabile al fatto di un terzo (ad es. un attentato terroristico) o al caso fortuito o forza maggiore (ad es. un terremoto).

L’organizzatore è quindi tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata nel caso in cui l’inadempimento, o l’inesatta esecuzione della prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, non sia di scarsa importanza. In tal caso, il turista può chiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

 

Il reclamo

Durante lo svolgimento della vacanza il turista deve contestare ogni mancanza nell’esecuzione del contratto per dar modo all’organizzatore di porvi rimedio.

La contestazione in loco, che non richiede particolari formalità, è necessaria in quanto il turista non ha diritto al risarcimento dei danni che potevano essere evitati da una sua tempestiva comunicazione.

 

Fondo di garanzia

Per far fronte alle insolvenze degli organizzatori è istituito un fondo di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per consentire al turista di ottenere il rimborso del prezzo versato ed eventualmente il rimpatrio in caso di viaggio all’estero, oltre che per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti che si sono recati in paesi extracomunitari laddove si verifichino casi di emergenza.

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