GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO L'INFLUSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - RITIRO DELLA PATENTE

guida in stato di ebbrezza

(Breve commento ed elenco della giurisprudenza e degli articoli di interesse)

di Luca Sala

Articolo aggiornato al 8.9.2014

 


In caso di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza / guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, sempre più spesso i giudici in sede di impugnazione valutano la riduzione e/o sospensione del provvedimento, in quanto l’impossibilità di poter guidare per lunghi periodi di tempo può comportare per il trasgressore enormi disagi, se non anche conseguenze irreparabili.

Infatti la necessità di tornare in possesso della patente di guida è sovente dettata dalla necessità di provvedere alle basilari esigenze della propria vita, connesse soprattutto allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Pertanto, i giudici consapevoli delle conseguenze che un provvedimento di sospensione o ritiro può comportare, spesso si prestano a valutare i singoli casi ed eventualmente, se sussistono i presupposti e le successive analisi non evidenziano patologie di dipendenza, possono emettere dei provvedimenti volti alla restituzione della patente.

Per ulteriori informazioni contattate il vostro legale di fiducia.

 

Etilometro: conducente va avvisato della facoltà di nominare un avvocato

Il conducente ha diritto, prima di eseguire l'alcooltest, e non quando sia risultato positivo allo stesso, di essere avvisato della facoltà di nominare un difensore che lo assista durante le procedure di accertamento (Tribunale Milano, sentenza del 15.05.2013).

 

Sulle interferenze delle patologie e quindi dei farmaci. L’interferenza delle patologie documentate a carico del ricorrente sulla prova spirometrica, con conseguente errore dello strumento utilizzato per l’accertamento.

Un normale collutorio è in grado di alterare i risultati di un test alcolemico (Trib. Milano, sez. VIII pen. 15 marzo 2011).

 

Margine di errore dell’etilometro (del 4%) dando inoltre rilevanza alla prova che ha dato esito inferiore.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che debba tenersi conto della misurazione che ha dato esito inferiore (Cass. sez. 4, sent. 16478 del 2008; nello stesso senso Cass. sez. 4, sent. n. 3346 del 24/11/2009 - Rv. 246390).

Inoltre dalla misurazione inferiore, si deve detrarre il 4% a titolo di possibile errore di valutazione dell’apparecchiatura (Giudice di Pace di Cesena, sentenza del 08.02.2012).

 

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