LE IMMISSIONI RUMOROSE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI

Immissioni rumoroseIl superamento dei limiti massimi di tollerabilità rumorosa alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali.

di Luca Sala

Articolo aggiornato al 10.9.2014

 

 


La problematica in esame consiste nello stabilire quel è il limite di tolleranza che un soggetto deve sopportare nei confronti del vicino che provoca continue e fastidiose immissioni rumorose.

Preliminarmente si evidenzia che la proprietà privata, pur non potendo essere svuotata del suo contenuto essenziale, può essere sottoposta a limiti e condizioni, posto che ai sensi dell’art. 832 c.c. il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, pur rispettando i limiti e gli obblighi imposti dall’ordinamento giuridico.

Pertanto, in ordine ai rapporti di vicinato, il legislatore ha stabilito una serie di norme che si risolvono in limitazioni legali al diritto di proprietà nel reciproco interesse del fondo confinante o dei vicini. Tali norme, fissano quindi i limiti dei singoli poteri riconosciuti al proprietario in relazione all’esercizio di poteri paralleli e potenzialmente confliggenti.

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Esame della questione sotto il profilo civilistico

Nello specifico, in ordine alla regolamentazione del livello di rumore tollerabile dal vicino, il legislatore all’art. 844 c.c. (immissioni) ha stabilito che il proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità.

Se il codice civile detta un limite generale, le amministrazioni sulla base delle singole esigenze territoriali, hanno disciplinato una serie di leggi e regolamenti dettagliati che fissano in modo tecnico il limite delle immissioni (e quindi anche il livello del rumore), oltre al quale non può essere considerato normalmente tollerabile. Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha quindi carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti (Cass. 12 febbraio 2010 n. 3438).

Tuttavia, se da un lato è senz'altro illecito il superamento dei limiti massimi di tollerabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti, non è detto che, al contrario, il rispetto della soglia di accettazione renda le immissioni (e quindi il rumore) senz'altro lecite. E' necessario a tal fine che si valuti il bilanciamento degli interessi in gioco in relazione al caso concreto e secondo i principi codicistici.

Quindi, per stabilire il superamento della normale tollerabilità dei rumori prodotti dal fondo confinante, non è sufficiente limitarsi ad un accertamento tecnico volto a verificare se il livello dei rumori superi o meno quanto stabilito dalla normativa locale. Tale elemento, seppur indicativo, deve essere infatti integrato con una valutazione specifica del caso concreto. E’ pertanto necessaria un’indagine in ordine al motivo per cui il vicino produce quel rumore, l’interesse che ha nel promuovere l’attività rumorosa, le possibilità di diminuzione del rumore, i danni concreti prodotti al vicino che subisce i rumori e l’interesse dello stesso a farli cessare.

A tal proposito, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “i parametri fissati dalle norme speciali a protezione dell'ambiente e di esigenze della collettività, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile, potendo questi pervenire al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle immissioni, ancorché contenute nei limiti di detti parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica” (Cass. civ. Sez. II, 25 giugno 2012 n. 10587).

Per quanto esposto, si dovrebbe ritenere che in un giudizio volto a promuovere un’azione per la cessazione di un’attività rumorosa, per dimostrare il superamento o meno del limite di tolleranza, non è sufficiente individuare i giorni e gli orari in cui vengono prodotti i rumori e se gli stessi oltrepassano il limite di decibel stabilito dall’amministrazione locale. Né il vicino può limitarsi a sostenere che le attività rumorose avvengono solo durante le ore diurne e nel rispetto della normativa locale, in quanto per un giudizio di intollerabilità del rumore, dovrebbe essere necessaria anche una valutazione specifica della situazione concreta dei vicini confinanti e dei pregiudizi arrecati.

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Esame della questione sotto il profilo penalistico

Sotto il profilo penale, la condotta del vicino che provoca rumore può configurare il reato di cui all’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Il legislatore sanziona chiunque, mediante schiamazzi o rumori, disturba le occupazioni o il riposo delle persone).

E’ un reato di pericolo, pertanto non è necessaria la prova che il disturbo investa un numero indeterminato di persone, essendo sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare le persone e quindi mettere in pericolo la pubblica tranquillità che deve però essere effettivamente violata o messa in pericolo. Infatti la giurisprudenza è chiara nello stabilire che “è necessario l’elemento dell’attitudine dei rumori a disturbare una pluralità indeterminata di persone: ne consegue che, allorquando si tratta di rumori prodotti in un edificio condominiale, ove il disturbo sia arrecato al circoscritto numero di inquilini di appartamenti sottostanti e soprastanti a quello di provenienza dei rumori stessi, si configura un illecito civile che resta confinato nell’ambito dei rapporti di vicinato, non essendo ravvisabile alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto dall’art. 659 c.p. costituito dalla pubblica tranquillità”(Cass. pen. 6 novembre 1995 n. 5578).

Infine è recentissima l’applicazione del reato di “stalking” in alcune fattispecie riguardanti i rapporti di vicinato. Ai sensi dell’art. 612 bis c.p. (Atti persecutori), salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, viene sanzionato chi con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La giurisprudenza recente (tra le varie, Cass. pen. , sez. V, 26 settembre 2013 n° 39933) ha infatti ricondotto al reato di “stalking” la condotta del soggetto che provoca rumore o altro tipo di disturbo ai vicini, con lo scopo di porre in essere atti persecutori. Pertanto, per configurare tale reato, il soggetto non deve limitarsi a porre in essere un’attività che ha la conseguenza di provocare rumore, ma l’attività deve essere posta in essere con il preciso scopo di arrecare disturbo ai vicini. Tale condotta può essere rivolta anche ad una pluralità indeterminata di vicini e non focalizzata nei confronti di una singola persona.

Solo sulla base delle predette condizioni, si può parlare del cd. stalking condominiale, che configura il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis. c.p.

 

 

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